L'invalido che percepisce l’assegno di invalidità non potrà fare altro che niente?

Provvedimenti dell’Inps limitano l'autogestione a chi già vive un’esistenza in tono minore

Il 14 ottobre 2021 una circolare INPS ha stabilito che ai disabili che percepiscono l’assegno mensile di invalidità civile verrà abolita la possibilità di integrare il "quantum" erogato con prestazioni lavorative saltuarie retribuite, fino a un tetto di circa € 5000 l’anno, come finora ammesso dalla normativa.

L’assegno di invalidità civile è una previdenza economica di € 297 mensili, inclusa la 13ª, riconosciuta a invalidi e mutilati civili in età compresa tra 16 e 67 anni, con una invalidità compresa tra il 75% e il 99%, con un reddito annuo inferiore a € 16.982.

Questa modifica suscita un pensiero amaro attinente a un contributo minimalista che, in assenza di altri introiti, impone di incrementare il reddito da parte di persone bisognose che, già sfavorite da una sorte esigente, vivono sovente alla periferia della società.

Dunque, se il provvedimento dovesse toccare tutta la categoria dei disabili che ne usufruiscono, non è solo anacronistico, ma gravissimo nel ledere la dignità del singolo, anche solo per le sue intenzioni, partorendo una chiusura nei riguardi di un diritto, ora soggetto a sanzioni. Dopo la insensata abolizione dei voucher, un nuovo incentivo per il piccolo lavoro “in nero” obbligato da sbagliate decisioni di sospettosi funzionari.

Rimarrebbero quindi di grande attualità certe barriere mentali in una società “civile” che produce certi postulati: invalido = incapace di ogni lavoro? Sembrerebbe di sì, anche se suona strano in un contesto socio-assistenziale nazionale che spende, ma tende a non lasciare nessuno troppo indietro.

Salvo errori od omissioni, perciò, con la dovuta energia si invita l’Inps a riflettere su un provvedimento molto limitativo, fermo restando che, il taglio dell’assegno di invalidità in caso di lavori integrativi, interessi a pioggia tutta la categoria e non soltanto alcuni casi specifici non meglio circoscritti.

Estratto dal portale ufficiale INPS. Messaggio N. 3495 del 14/10/2021

Oggetto: Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa. Chiarimenti.

Testo completo del messaggio: La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

La giurisprudenza di legittimità, quindi, è costante nel ritenere che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019).

Alla luce di tale consolidato orientamento, a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele
direttoregenerale@inps.it

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Articolo pubblicato il 02/11/2021