Covid. La gabella non conosce età!

Cosa si nasconde oltre all’ingarbugliato decreto?

Com’è ormai noto dall’esito della conferenza stampa svoltasi lunedì sera con la partecipazione del Presidente del Consiglio, non siamo stati in grado di ricavare risposte e chiarimenti ai tanti dubbi e quesiti insiti nel tanto discusso decreto castiga cinquantenni del 5 gennaio.

Non mancano le sorprese e, in materia di sanzioni è bene sapere che si applicheranno a tutti gli impropriamente definiti no vax, tenuti all'obbligo vaccinale.

L'una tantum di 100 euro, prevista dal 1° febbraio per i 50enni che non abbiano ancora ricevuto la prima dose di vaccino o completato il ciclo vaccinale primario o effettuato la dose di richiamo, si applicherà, indipendentemente dall'età anagrafica, anche a tutte le categorie di lavoratori per le quali negli ultimi mesi il governo ha imposto l'obbligo di vaccinazione.

L'Agenzia delle entrate potrà dunque bussare alla porta anche di medici, operatori sanitari, lavoratori delle Rsa, personale scolastico, personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, vigili urbani che risultino alla data del 1° febbraio inadempienti all'obbligo vaccinale.

Dal 1° febbraio ai soggetti già oggi tenuti alla vaccinazione si aggiungeranno i dipendenti delle Università, delle Accademie di belle arti, dei Conservatori e degli istituti tecnici superiori.

E anche su questa categoria di lavoratori incomberà la spada di Damocle della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal decreto legge n.1/2022 che con la pubblicazione in G.U. (n.4/2022) è entrato in vigore dall'8 gennaio, facendo partire il timing di sanzioni e divieti, destinato ad accompagnare gli italiani fino al 15 giugno (se basterà).

La previsione dell'obbligo vaccinale per i cittadini italiani, comunitari e stranieri che abbiano compiuto 50 anni (o che li compiano entro il 15 giugno) darà ai no vax tempo fino al 1° febbraio per iniziare a mettersi in regola quantomeno con una prima dose di vaccino.

In questo modo si potrà evitare l'avvio del procedimento sanzionatorio che sarà gestito dal ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate. Eviterà la multa di 100 euro anche chi, avendo già fatto la prima dose, faccia la seconda entro il 1° febbraio o, se ha già completato il ciclo vaccinale primario, effettui la dose booster sempre entro l'inizio di febbraio.

In caso contrario, si avvierà l'iter per le sanzioni. I soggetti tenuti alla vaccinazione (per età o per categoria professionale) saranno scovati grazie all'incrocio dei dati tra il dicastero guidato da Roberto Speranza e l'Agenzia che metteranno insieme le informazioni contenute negli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinali (tenuti dal ministero) con quelle derivanti dal Sistema tessera sanitaria gestito dalle Entrate.

La procedura partirà con la comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio ai soggetti inadempienti. Costoro avranno 10 giorni di tempo (dalla ricezione della comunicazione) per trasmettere alla propria Asl (dandone contestualmente notizia anche alle Entrate) una certificazione che giustifichi il differimento del vaccino o l'esenzione dalla profilassi anti-Covid.

Ricevute tali comunicazioni, la Asl competente avrà ulteriori 10 giorni di tempo per trasmettere alle Entrate un'attestazione che certifichi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale o l'impossibilità di adempiervi.

Se invece la Asl non darà il disco verde al differimento o all'esenzione dal vaccino, l'Agenzia delle entrate notificherà agli interessati un avviso di addebito di 100 euro che avrà valore di titolo esecutivo. Contro l'avviso sarà possibile fare opposizione davanti al giudice di pace. La difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate sarà assunta dall'Avvocatura dello stato.

I proventi delle sanzioni per mancata vaccinazione saranno versate su un apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali.

Dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati con più di 50 anni per accedere al posto di lavoro dovranno possedere e esibire il super green pass. Potranno sottrarsi all'obbligo vaccinale coloro che dimostreranno un «accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche» che dovranno essere documentate con certificato medico.

In questo caso la vaccinazione potrà essere omessa o differita e il datore di lavoro non potrà sospendere senza stipendio i lavoratori, ma dovrà assegnarli a mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione.

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Articolo pubblicato il 12/01/2022