Chiesa cattolica e Massoneria: un possibile confronto? - seconda parte

Le vicende della politica che coinvolsero Chiesa e Massoneria

https://www.civico20news.it/sito/articolo.php?id=44781  (Link della Prima parte)

Riprendiamo il tema del rapporto tra Chiesa di Roma e Massoneria, indagando in particolare il periodo storico compreso tra le guerre risorgimentali e l'unità del Regno d'Italia, per poi giungere al 1984, data nella quale venne firmato il secondo Concordato tra Stato e Chiesa (Concordato di Villa Madama). Dedicheremo la parte finale dei nostri approfondimenti, su Chiesa e Massoneria, agli aspetti strettamente filosofici e religiosi.

Torniamo un po’ indietro nel tempo, in quel periodo storico che precedette l’Unità del Regno d’Italia. 

Lo Stato Pontificio (Stato della Chiesa fu il suo nome ufficiale fino al 1815), fu l'entità statuale costituita dall'insieme dei territori su cui la Santa Sede esercitò, per oltre un millennio, dal 756 al 1870, il proprio potere temporale. Lo stato della Chiesa era governato da una teocrazia con a capo il Papa come guida religiosa, politica e militare.

Nel periodo storico che interessa di più il coinvolgimento della Massoneria, ovvero quello che precedette l’Unità del Regno d’Italia, si presentò l’obbligo politico di trasferire la Capitale da Torino ad un’altra città italiana. Nel 1864 venne stipulata con la Francia la Convenzione di settembre, che deliberò la scelta di Firenze come nuova Capitale del Regno, suscitando l'opposizione dei Torinesi (Strage di Torino).

Camillo Benso conte di Cavour comprese che il Regno d’Italia riunito in una unica entità politica avrebbe dovuto assolutamente avere Roma come Capitale.

A questo proposito riportiamo brevi frammenti del suo storico discorso, del 25 marzo 1861, alla Camera dei Deputati, allegando il link del suo intervento integrale.

“… Ho detto, o signori, e affermo ancora una volta che Roma, Roma sola deve essere la capitale d'Italia. Ma qui cominciano le difficoltà del problema, qui comincia la difficoltà della risposta che debbo dare all'onorevole interpellante.

Noi dobbiamo andare a Roma, ma a due condizioni. Noi dobbiamo andarvi di concerto colla Francia; inoltre, senza che la riunione di questa città al resto d'Italia possa essere interpretata dalla gran massa dei cattolici d'Italia e fuori d'Italia come il segnale della servitù della Chiesa. Noi dobbiamo, cioè, andare a Roma, senza che per ciò l'indipendenza vera del pontefice venga a menomarsi. Noi dobbiamo andare a Roma, senza che l'autorità civile estenda il suo potere all'ordine spirituale.

Ecco le due condizioni che debbono verificarsi perché noi possiamo andar a Roma, senza porre in pericolo le sorti d'Italia.

Quanto alla prima, vi disse già l'onorevole deputato Audinot che sarebbe follia il pensare, nelle attuali condizioni di Europa, di voler andar a Roma malgrado l'opposizione della Francia.

Ma dirò di più: quando anche per eventi, che credo non siano probabili e nemmeno possibili, la Francia si trovasse ridotta in condizioni tali da non potere materialmente opporsi alla nostra andata a Roma, noi non dovremmo tuttavia compiere l'unione di essa al resto d'Italia, se ciò dovesse recar grave danno ai nostri alleati …”

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La Destra guidata da Cavour, cercò di risolvere la questione con il metodo diplomatico, ma si dovette scontrare con l'opposizione del Papa, di Napoleone III e di coloro che, come il Gran Maestro Giuseppe Garibaldi, nominato nel 1864 Primo massone d'Italia ad vitam, tentarono di percorrere la via insurrezionale. Nel 1870, con la breccia di Porta Pia, Roma venne conquistata da un gruppo di bersaglieri e divenne capitale d'Italia l'anno seguente.

Pio IX, si proclamò prigioniero e lanciò virulenti attacchi allo Stato italiano, istigando per reazione una violenta campagna laicista e anticlericale da parte della Sinistra.

Il governo regolò unilateralmente i rapporti Stato-Chiesa promulgando la legge delle guarentigie.

Subito dopo la "Presa di Porta Pia", il ministro di Grazia e Giustizia, Matteo Raeli, ebbe l'incarico di disciplinare ufficialmente i rapporti tra la Santa Sede ed il Regno d'Italia. La Legge, scritta unilateralmente dal ministro del Governo Lanza, venne definita "Legge delle Guarentigie", ovvero delle garanzia. La legge era così articolata: Veivano garantite l'inviolabilità della persona del Pontefice, gli onori sovrani, il diritto di possedere al proprio servizio delle guardie armate a difesa dei palazzi vaticani, Laterano, Cancelleria e Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo. tali beni erano al di fuori della giurisdizione delle leggi italiane. Inoltre veniva assicurate la libertà di comunicazioni postali e telegrafiche e di rappresentanza diplomatica. Veniva altresì riconosciuto un introito anno di 3.225.000 lire che grossomodo equivaleva a 15 milioni di euro (nel 2012), per il mantenimento del Pontefice, del Sacro Collegio e dei palazzi apostolici. Un'altra parte dell'accordo garantiva, nel dettaglio, i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica.

il Papa respinse la legge e proibì ai cattolici di partecipare alla vita politica del Regno, secondo la formula «né eletti, né elettori» (non expedit – non conviene).

Un punto critico di grande interesse, come si è accennato nella prima parte, riguardò l’atteggiamento della Massoneria nei confronti dell’educazione religiosa all’interno della scuola.

Curiosamente le vicende che legarono la Libera Muratoria all’insegnamento delle materie religiose vennero mediate proprio da due eminenti massoni ministri del Regno d’Italia: l'albese Michele Coppino e il cremonese Leonida Bissolati.

Michele Coppino

La L. 3961 del 15 luglio 1877, detta Legge Coppino, proposta del Ministro Michele Coppino (Foto a destra), era finalizzata a forgiare i nuovi cittadini. Con essa fu dato spazio all’educazione civica e alle materie scientifiche. L’istruzione gratuita fu estesa a cinque anni e l’obbligo scolastico a tre. La scuola ricevette una nuova impostazione di stampo laico, dove non si ricevette più un’educazione religiosa.

Il 14 gennaio 1908 fu approvato in Roma il seguente ordine del giorno: “Il Consiglio Comunale di Roma fa voti perché Governo e Parlamento, in coerenza alle leggi vigenti, dichiarino esplicitamente estranea alla scuola primaria qualsiasi forma d’insegnamento confessionale”. Fu a questo punto che si crearono i presupposti   per la Mozione Bissolati.

La mozione del Ministro Leonida Bissolati così si pronunciava:

La Camera invita il Governo ad assicurare il carattere laico della scuola elementare, vietando che in essa venga impartito, sotto qualsiasi forma, l’insegnamento religioso”. La discussione alla Camera dei Deputati si protrasse dal 15 al 27 febbraio 1908, per un totale di otto tornate. Il fulcro della mozione si può desumere dai discorsi di alcuni deputati e, soprattutto, da quelli dell’on. Bissolati.

Il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani (GOI) Ettore Ferrari (il Gran Maestro che si spese per donare alla città di Roma la sua famosa statua dedicata a Giordano Bruno, in Campo dei Fiori), si schierò con l’on. Bissolati (foto a sinistra), e decretò l’immediata espulsione di tutti i deputati massoni che non avessero votato a favore.

Saverio Fera, ex pastore protestante e Vice Presidente del Supremo Consiglio del Rito scozzese antico ed accettato (RSAA) del GOI, invece, era vicino alle posizioni di Giolitti, e si rifiutò di procedere alle espulsioni all’indomani della bocciatura.

Le motivazioni di quel rifiuto possono essere così sintetizzate: «voler imporre elementi atei ed anarchici nella società».

Pochi giorni dopo, in occasione del Solstizio d’Estate dichiarò di non riconoscersi più nel Grande Oriente, proclamandosi scissionista.

«Si consumava, così – afferma il prof. Aldo Alessandro Mola –, in quel 24 giugno 1908, giorno sacro ad un nuovo san Giovanni, Giolitti, la più grave scissione della storia della massoneria italiana».

Le conseguenze dello scisma furono che ventuno componenti del Supremo Consiglio, su sessantanove, nonché undici logge si schierano con Fera. La sede della nuova organizzazione massonica venne fissata in un primo momento in via Ulpiano e, successivamente, in Piazza del Gesù. Da qui la denominazione che tuttora mantiene di “Gran Loggia di Piazza del Gesù”.

Ciò portò alla scissione da cui nacque la Serenissima Gran Loggia d’Italia – Piazza del Gesù. Successivamente dalla Serenissima Gran Loggia d'Italia prese origine la Gran Loggia d'Italia degli A.L.A.M.

Oggi la Gran Loggia d’Italia degli ALAM (GLDI degli ALAM) rappresenta l’obbedienza massonica più numerosa e radicata tra le eredi della Massoneria di Piazza del Gesù, nonché la più grande Obbedienza mista d'Italia.

Dovremo attendere l’11 febbraio 1929 per assistere all’appianamento della, “Questione romana”, ovvero all’accordo dei Patti Lateranensi (Concordato).

I Patti presero il nome del Palazzo di San Giovanni in Laterano dove avvenne la cerimonia delle firme. Patti Lateranensi rappresentavano, già all’epoca della loro stipula, una possibile soluzione che potesse mitigare le tensioni sorte tra la Chiesa di Roma e il Regno d’Italia.

Al tavolo delle firme il Cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri per la Santa Sede ed il Capo del governo primo ministro segretario di Stato Benito Mussolini per il Regno d'Italia.

Successivamente alla firma dei primi Patti Lateranensi, il 18 febbraio 1984 venne stipulato, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, un nuovo concordato (detto di Villa Madama), con cui sono state apportate le opportune modificazioni al Concordato Lateranense stipulato in epoca fascista, in linea con i principi costituzionali.

I punti principali di questo nuovo accordo riguardarono principalmente le questioni relative alla Laicità dello Stato:

I punti principali del nuovo concordato riguardarono la Neutralità dello Stato in materia religiosa.

Si evidenziò la vocazione laica della Repubblica per garantire ai cittadini il diritto all'autodeterminazione della propria fede religiosa.

La Libertà Religiosa è la libertà di cambiare religione o di non professarne alcuna, di manifestarla nell'insegnamento, nella pratica, nell'adorazione e nell'osservanza, conservando gli stessi diritti dei cittadini che hanno fede differente.

Il nuovo concordato stabilì che lo Stato italiano è una Repubblica democratica laica e aconfessionale, cioè senza una religione ufficiale, sebbene manchi nella sua Carta costituzionale una chiara ed espressa previsione del principio di laicità come, al contrario, avviene in altri Stati (si pensi all’art. 1 della Costituzione francese) che si professano apertamente «laici».

la Corte costituzionale individuò i seguenti corollari al principio di laicità che ne specificano la portata e i contenuti:

il pluralismo confessionale, che impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza (sent. 440/1995);

il divieto di discriminazione fra i culti, fondato sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle differenti confessioni religiose (sent. 440/1995) o, sulla maggiore ampiezza e intensità delle reazioni socia- li che suscitano le offese (sent. 329/1997);

la distinzione degli ordini, che caratterizza il fondamentale o «supremo» principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato significa che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato (sent. 334/1996);

la equidistanza e l’imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose (sent. 508/2000).

Inoltre, venne superato il principio che considerava l’insegnamento della religione cattolica come «fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica», imponendolo come obbligatorio (salvo dispensa) nelle scuole italiane.

Il Concordato del 1984 continua ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica come materia ordinaria nelle scuole pubbliche (non universitarie) di ogni ordine e grado, ma garantisce agli studenti il diritto di scegliere se avvalersi o meno di detto insegnamento.

l fondamento costituzionale per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato e tutte le altre confessioni religiose è contenuto nell’art. 8 che al comma 1 stabilisce «tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge», in virtù del principio di laicità dello Stato garantisce l’eguale tutela delle diverse religioni come riflesso del sentimento religioso del singolo (libertà religiosa).

L’art. 8 sancisce il principio del pluralismo delle confessioni religiose in contrapposizione al dettato dell’art. 1 dello Statuto Albertino, che proclamava la sola religione cattolica come religione di Stato (principio del confessionalismo di Stato).

La disciplina dei culti acattolici è, dunque, contenuta nell’art. 8 della Costituzione, che stabilisce ai commi 2 e 3: «Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italianoI loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

Nella terza parte si affronteranno i temi più scottanti riguardanti le differenze ideologiche tra Chiesa e Massoneria.

Fine seconda parte.

 

 

 

 

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Articolo pubblicato il 28/05/2022