Accordo fra il Governo Italiano e il Centro Internazionale per l'ingegneria genetica e biotecnologica (Gazzetta Ufficiale del 15 Giugno 2022)

Accordo relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia

Riceviamo comunicazione e per dovere di cronaca rendiamo noto ai nostri lettori. Ecco alcuni passaggi del testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 Giugno 2022.

 

1. I rappresentanti degli Stati Membri, insieme ai loro supplenti, consiglieri, esperti tecnici e segretari delle delegazioni, che partecipano alle riunioni del Comitato dei Governatori e del Consiglio dei Consiglieri scientifici dell’ICGEB godono, senza alcun pregiudizio rispetto ad ogni altro privilegio o immunità di cui possano beneficiare, dei seguenti privilegi ed immunità nell’esercizio delle proprie funzioni e durante i viaggi da e per la sede della riunione:

(a) immunità da arresto o detenzione;

(b) immunità di giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; tale immunità di giurisdizione continuerà ad essere accordata anche se le persone interessate non dovessero più essere impegnate nell’esercizio di tali funzioni;

(c) inviolabilità di tutte le carte, documenti e matteriale ufficiale;

(d) il diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o plichi sigillati;

(e) esenzione, per sé e per i congiunti, dalle restrizioni in materia di immigrazione, dalle formalità di registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio militare durante la visita o il transito nello Stato membro durante l’esercizio delle proprie funzioni;

(f) le stesse agevolazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate ai rappresentanti di governi stranieri in missioni ufficiali temporanee;

(g) le stesse immunità e agevolazioni per i loro bagagli personali concesse ai funzionari di rango comparabile in servizio presso missioni diplomatiche.

2. I privilegi e le immunità sono concessi alle persone indicate nel paragrafo 1 del presente Articolo al fine di salvaguardare l’esercizio indipendente delle loro funzioni in relazione all’ICGEB e non per vantaggio personale degli individui stessi. Tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità hanno il dovere di osservare, sotto tutti gli altri aspetti, le leggi e i regolamenti dello Stato Membro.

2. L’ICGEB ha il diritto di trasferire liberamente fondi in valuta nazionale o estera verso, da e all’interno dell’Italia, e di convertire tali risorse liberamente in altre valute al tasso di cambio più favorevole nel momento della conversione.

Articolo 11

Esenzione da imposte, dazi, restrizioni all’importazione o all’esportazione nell’esercizio delle proprie funzioni ufficiali, il Centro, i suoi beni, i fondi e le ulteriori proprietà saranno esenti da: a. qualsiasi imposizione diretta; b. qualsiasi imposizione indiretta relativa agli acquisti, alle transazioni e ai servizi, ivi compresi quelli indicati all’Articolo 9;

c. qualsiasi forma di dazi doganali, imposte, prelievi, tasse, pedaggi e qualsiasi altra tassa, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni sui beni di qualsiasi tipo del Centro;

d. qualsiasi imposta sui veicoli a motore per i suoi automezzi ufficiali, che devono essere immatricolati in una serie speciale. I carburanti e i lubrificanti per tali veicoli possono essere importati in esenzione dai dazi doganali secondo le quantità e le tariffe prevalenti per le missioni diplomatiche in Italia. I veicoli importati esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno venduti o ceduti ad un terzo salvo che le autorità italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore del veicolo, si applicherebbero il valore al momento della cessione e le aliquote in vigore a quel momento.

Articolo 12 Funzionari del Centro

1. I funzionari godono, all’interno e nei confronti della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi, immunità e agevolazioni: a. immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti comprese); tale immunità di giurisdizione continuerà ad essere accordata anche qualora le persone interessate non fossero più impegnate nell’esercizio di tali funzioni;

b. esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall’ICGEB;

c. esenzione per i funzionari che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti della Repubblica Italiana, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito diversa da quella prevista al paragrafo (b.) derivante da fonti al di fuori dell’Italia; d. esenzione da qualsiasi obbligo di servizio militare o da qualsiasi altro servizio obbligatorio in Italia; e. esenzione per se stessi, per i propri familiari e per il proprio personale domestico dalle disposizioni che limitano l’immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

f. esenzione per se stessi nei casi di lavoro ufficiale da qualsiasi restrizione alla circolazione e ai viaggi all’interno dell’Italia;

g. il diritto di importare per il proprio uso personale, in regime di esenzione da dazi e imposte (compresa l’Imposta sul Valore Aggiunto, IVA) , e ogni altro prelievo, divieto o restrizione alle importazioni in occasione della loro prima assunzione di incarico presso il Centro, il mobilio e gli effetti personali, inclusa una autovettura, spediti in uno o più spedizioni separate entro un ragionevole periodo di tempo e in ogni caso, entro 18 mesi dalla loro entrata in servizio presso il Centro;

h. il diritto, al termine delle loro funzioni in Italia, di esportare il proprio mobilio e i propri effetti personali, inclusi gli autoveicoli, senza imposte e dazi.

2. I funzionari di nazionalità italiana o con residenza permanente in Italia godranno solo dei privilegi e delle immunità indicati nella Sezione 18 della Convenzione Generale, compresi quelli relativi alle imposte sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall’ICGEB.

3. In conformità alle disposizioni della Sezione 17 della Convenzione Generale, il Centro informa le autorità competenti in merito ai nomi dei funzionari assegnati al Centro.

4. Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nel presente articolo, il Direttore gode per se stesso e per i suoi familiari, dei privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni concessi agli Ambasciatori che sono capì di missione ma che non sono cittadini italiani o non hanno residenza permanente in Italia.

5. A tutti i funzionari dell’ICGEB sarà fornita una carta di identità speciale che certifica il fatto che sono funzionari dell’ICGEB che godono dei privilegi e delle immunità specificati nel presente Accordo.

Ecco il testo completo sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/06/15/138/sg/pdf

 

 

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Articolo pubblicato il 20/06/2022