Sanità. Due pesi, due misure.

Nuove disposizioni di legge per gli ospedali chi le applica e chi no.

Siamo ormai al 3 gennaio 2023 e assistiamo, per quanto riguarda le ASL Torinesi, a due misure di approccio agli obblighi di legge.

Da un lato la città della salute. Lei le applica alla perfezione. Da indicazioni sul suo sito, informa i cittadini e li aiuta nel mettere in atto tutte quelle procedure utili alla loro permanenza nelle strutture. Mentre, dall’altra parte, la asl 1 città di Torino, è latitante nel dare informazioni utili e metterle in pratica. La frase è: “non abbiamo avuto disposizioni in merito”.

A che legge mi riferisco? Mi riferisco alle normative sull’uso del famigerato green pass. Già da mesi si sapeva che la sua validità sarebbe stata fino al 31 dicembre 2022, e ogni ospedale avvisava con cartelli appesi dichiarando la fase temporale scadente proprio in quella data. 

Ma l’uso del green pass non solo è scaduto nella sua obbligatorietà per accedere ai reparti e far visita ai degenti, ma è stato ribadito e rafforzato il concetto del termine di validità.

Con il decreto legge 30 dicembre 2022, n. 199 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00209) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022) con entrata in vigore al 31 dicembre 2022, all’articolo 7ter si evidenzia quanto è stato abrogato.

In effetti l’art.7ter recita: Art. 7-ter (Disposizioni in materia di  green  pass). -  1.  Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-bis, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-sexies.1 e  1-septies  sono abrogati.   2. Al decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli  2-bis e 2-quater sono abrogati. per la lettura dell'intero decreto legge  cliccare qui 

Dicendola in parole italiche per i cittadini, con questo articolo si elimina l’obbligo di essere muniti di Green Pass per poter entrare, sia in veste di visitatori che in veste di accompagnatori, i ogni struttura sanitaria che comprendono, nella fattispecie, Rsa, strutture socio-assistenziali, sociosanitarie, hospice e nei reparti di degenza delle strutture ospedaliere.

Ad oggi, in un ospedale torinese della asl 1 è stato fatto divieto di ingresso al reparto perché provvisti di green pass a più persone.  Alla richiesta di informazioni la difesa è stata, come già accennato prima, “non abbiamo disposizioni”. Da qui è scattata la ricerca di informazioni, e all’urp , durante la mia inchiesta, e avvenuto lo stesso. La stessa identica frase. A nulla è servito presentare le informazioni dettate dalla città della salute. “loro sono un altro ospedale! Quello che fanno loro a noi qui non importa.” Cosa? Ma è la stessa regione. C’è un decreto in vigore. Nulla. Forse oggi in giornata si ravvederanno. 

Pur non entrando nel merito se sia opportuno o meno abolire il green pass, ciò che è legge è legge e deve essere rispettato. Tanto di doveva per diritto di cronaca. 

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Articolo pubblicato il 03/01/2023