La revisione migliorativa degli Interpelli per dialogare con l’Agenzia delle Entrate.

Uno strumento più efficiente a disposizione del contribuente.

Il decreto legislativo relativo alle misure per la revisione della disciplina degli  Interpelli e del contenzioso tributario approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2015, in attuazione della Legge Delega Fiscale del 2014, ridisegna gli Interpelli previsti dal legislatore riducendoli a sole quattro tipologie.

Ma cosa è esattamente un Interpello? Interpello come dice il nome è uno strumento che permette al contribuente di interpellare l’Agenzia delle Entrate per avere un suo parere su un caso concreto che riguarda il contribuente interpellante. Il contribuente utilizzerà questo strumento quando esistono condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni tributarie o sulla corretta qualificazione di una fattispecie.

Nell’istanza, il contribuente presenta una sua interpretazione della fattispecie in esame che può essere o non essere accolta dall’amministrazione Finanziaria.

L’Interpello è utile in quanto serve a conoscere preventivamente qual è la posizione dell’Amministrazione, evitando così futuri eventuali accertamenti sulla questione in esame.

Con la nuova riforma, gli Interpelli sono di quattro tipi: ordinario, probatorio, anti – abuso e disapplicativo.

L’Interpello è uno strumento facoltativo e non richiede alcun obbligo di doversi adeguare alla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, al contrario, una risposta positiva all’Interpello, che concorda con l’interpretazione proposta dal contribuente, vincola l’Amministrazione Finanziaria.

L’Interpello Ordinario è quello in base al quale si richiede all’Amministrazione, a fronte di una disposizione di legge,  che si presenta incerta nella sua applicazione al caso concreto, quale sia la corretta interpretazione, oppure, nei casi in cui oggetto di incertezza non sia la norma in se ma la qualificazione della fattispecie: in tal caso parliamo di Interpello Qualificatorio.

L’Interpello Probatorio viene utilizzato per ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori ai fini dell’adozione di uno specifico regime fiscale; anche questo non è obbligatorio, ma lo si può usare solo in alcuni casi tassativamente individuati dal legislatore.

Con l’Interpello anti-abuso, il contribuente può richiedere un parere sulla natura elusiva/abusiva, di atti, fatti e contratti idonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Chi lo presenta deve dimostrare la sostanza economica dell’operazione e la mancanza di vantaggi fiscali indebiti.

Anche questo Interpello non è obbligatorio e nel caso in cui l’istanza non sia stata presentata, il contribuente può fornire la prova della non sussistenza di indebiti vantaggi fiscali nella successiva fase amministrativa o contenziosa.

L’Interpello Disapplicativo è l’unico obbligatorio e permette al contribuente di richiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie. Il contribuente deve però provare che nella situazione in cui si trova non possono realizzarsi gli effetti elusivi della norma della quale sta chiedendo la disapplicazione.

Per quanto riguarda i termini, le istanze di Interpello devono essere presentate prima della scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione, nel caso che l’istanza riguardi comportamenti che trovano attuazione con la presentazione della dichiarazione; oppure occorre presentarle prima dell’assolvimento dell’obbligo fiscale se l’istanza riguarda uno specifico obbligo fiscale.

Da parte sua, l’Amministrazione Finanziaria deve dare il proprio parere entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza che riguardi l’Interpello Ordinario ed entro 120 giorni, per tutte le restanti tipologie.

Con la riforma è stato anche adottato il cosiddetto “silenzio assenso” per cui se entro i predetti termini l’Agenzia delle Entrate non comunica al contribuente la risposta all’Interpello, il silenzio equivale a condivisione da parte dell’Amministrazione di quanto prospettato dal contribuente: un vero regalo.

 

                                                                                                           

 

Stampa solo il testo dell'articolo Stampa l'articolo con le immagini

Articolo pubblicato il 07/05/2016