Nel nome del nuovo governo Conte bis

Dal governo giallo-verde alla variante giallo-rossa. Percorso costituzionale

Antefatto

Alla luce di un certo malcontento da parte di una cospicua porzione di utenti pensanti, ben percepibile sul Web, e non solo, riferito alla nascita del nuovo governo Conte bis, formatosi quasi d’incanto, si cercherà di analizzare il procedimento per punti. Il primo che balza agli occhi è sicuramente un asse M5S-PD, che fino a poco tempo fa, non se le mandava a dire a colpi di vaffa e altre altisonanti e pittoresche dialettiche. Ma si sa che in politica poche cose sono certe quanto la rispettiva convenienza. Quindi, cambiare opinione, non è lecito, è storico.

Altro punto singolare è la rapidità delle consultazioni e la formazione del Conte bis, altrettanto, la compiacenza dell’Europa, dello spread e della borsa. Tutto ciò alimenta il sospetto che qualche misterico burattinaio, così come è storia della politica, abbia tirato le fila dall’alto.

Infine, nuova, bizzarra sfumatura è che, pur se costituzionale, gli italiani si ritrovano un governo giallo-rosso che ultimamente era poco accreditato. M5S & PD, infatti alle ultime europee  avevano dimostrato sensibile sofferenza. Questo era dunque un matrimonio che “s’avea da fare” per motivi che vanno oltre l’affaire Salvini? Uomo tra l’altro, sgradito all’Europa che conta e che decide.

Ecco dunque alcuni punti che scorrono sul Web, talvolta con toni accesi, altri suffragati da ragionamenti analitici e sensati, pur non sempre coincidenti. Ma siccome il nostro ex bel Paese è solito trovarsi intrappolato in intricati ”pappa & ciccia” pubblicizzati da una disinformazione mediatica, andiamo a rinfrescare l’educazione civica, su come, da un punto di vista costituzionale, anche assemblare una ipotetica minoranza, in Italia è concesso.

La formazione del Governo

L'art.92 della Costituzione disciplina la formazione del Governo seguendo la formula: "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri". Secondo tale formula sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un vero e proprio procedimento. Invece, la sua formazione si compie mediante un articolato processo che passa dalla fase delle consultazioni, da quella dell'incarico, fino a quella che conclude la nomina. Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento e ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento come prescritto dagli articoli 93 e 94 della Costituzione.

La fase preparatoria

Questa fase si articola per lo più nelle consultazioni che il Presidente svolge per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. Questo metodo viene reso operativo quando si determini una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in carica.

L'ordine delle consultazioni non è rigido ed è stato variato nel corso degli anni. In pratica, questa fase può ritenersi circoscritta alle consultazioni più necessarie, e cioè, quelle riguardanti i Capi dei Gruppi parlamentari e dei rappresentanti delle coalizioni, con l'aggiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento, che devono essere sentiti allo scioglimento delle Camere.

L'incarico

Anche se non previsto in modo palese dalla Costituzione, il conferimento dell'incarico può essere preceduto da un mandato esplorativo che si rende necessario quando le consultazioni non abbiano dato indicazioni chiare. Al di fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l'incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo e ottenere la fiducia dal Parlamento.  

Nella risoluzione delle crisi si ritiene che il Capo dello Stato non sia giuridicamente libero nella scelta dell'incaricato, essendo vincolato al fine di individuare una personalità politica in grado di formare un governo che abbia la fiducia del Parlamento. L'incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta.

il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, da' notizia del conferimento dell’incarico con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione. Una volta conferito l'incarico, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell'incaricato, né revocargli il mandato per motivi squisitamente politici

La nomina

L'incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, torna dal capo dello Stato per sciogliere, in modo positivo o negativo  la riserva. Subito dopo lo scioglimento della riserva si arriva alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del Capo dell'Esecutivo e dei Ministri. In sintesi, il procedimento si conclude con l'emanazione di tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica:

  • quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfimato dal Presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione);
  • quello di nomina dei singoli ministri (controfimato dal Presidente del Consiglio);
  • quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato anch'esso dal Presidente del Consiglio nominato)

Il giuramento e la fiducia

Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 400/88. Il giuramento rappresenta l'espressione del dovere di fedeltà che grava su tutti i cittadini, e soprattutto su coloro che svolgono funzioni pubbliche vitali (in base all'art. 54 della Costituzione)

La formula rituale è: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione"

Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia che deve essere motivato dai gruppi parlamentari e prodursi per appello nominale, per incaricare subito i parlamentari agli obblighi di ruolo di fronte all'elettorato. Il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono i loro obblighi sin dal giuramento, quindi, prima della fiducia.

In conclusione

Infine, per la 66ª volta l’esausto popolo italiano, dovrà imparare a riconoscere volti e ruoli dei nuovi ministri di codesto organigramma condottiero, ma l’aria di entusiasmo extrapopolare che ruota intorno alla nuova, XVIII legislatura, stavolta lascia prevedere che in qualche sommo altrove, già si sia deciso che questa sia predestinata per durare a lungo.

Sia concesso a chi scrive, annotare in tono sorridente, ormai figlio di tante legislature che, da quando il tempo è tempo, nel nostro Paese, dal giuramento al fare, sovente c’è di mezzo più del mare.

Fonti principali

http://www.governo.it/it/articolo/i-ministri-del-governo-conte/9471
http://www.governo.it/it/il-governo-funzioni-struttura-e-storia/la-formazione-del-governo/186

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Articolo pubblicato il 07/09/2019