Gli autovelox in Italia, legittimità o inganno? (Parte 2/3)

Pubblica Amministrazione e legalità non sempre vanno a braccetto.

Link alla prima parte: https://www.civico20news.it/sito/articolo.php?id=48870

Nella prima parte di questa dissertazione sulle apparecchiature elettroniche per il rilevamento delle infrazioni stradali abbiamo enunciato alcuni dei principali termini di legge che regolamentano l’installazione e l’utilizzo di detti sistemi di misurazione.

Esistono anche varie sentenze della giurisprudenza che si sono espresse nel tempo in merito a questa fattispecie.

La Corte di Cassazione, ad esempio, con sentenza n. 15042/11, ha a suo tempo stabilito il principio di diritto secondo cui il modello dello strumento deve essere omologato, mentre quello concretamente utilizzato deve essere approvato: "[…] la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art.  197, secondo cui non ciascun esemplare, ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); […]”.

L'omologazione è un procedimento avente lo scopo di verificare l'efficacia e il corretto funzionamento degli autovelox e la loro rispondenza a determinate caratteristiche tecniche. Serve, in sostanza, a conferire valore legale di prova alle fotografie scattate e alla velocità rilevata.

La Corte Costituzionale è entrata a sua volta nel merito, statuendo, con sentenza n. 113/2015, “l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.

Il decreto di omologazione, deve poi essere pubblicato sulla G.U.

Stando, quindi, all'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con la succitata sentenza n. 15042/11, gli apparecchi dovrebbero poi (successivamente all'omologazione del prototipo), ex art. 345 c. 2 regolamento attuativo C.d.S., essere provvisti anche di certificato di approvazione rilasciato dal MIT.

Vedasi inoltre, per citarne una tra le tante, la sentenza n. 119 del 4 maggio 2021 del Giudice di Pace di Belluno–sezione 1 (https://polizialocale.org/wp-content/uploads/2021/05/Giudice-Pace-Belluno.pdf).

Nello specifico l’omologazione ministeriale rappresenta quindi l’unico atto procedurale attraverso il quale il Ministero consente la riproduzione in serie del prototipo omologato di un prodotto testato in un laboratorio ministeriale. Ha validità pari a cinque anni ed è estendibile con rinnovo quinquennale.

L'atto di omologazione – non dunque la mera approvazione - è pertanto necessario per la riproduzione del prototipo testato, per la sua immissione sul mercato ed il suo utilizzo.

Stando a quanto esposto finora, gli organi di Polizia autorizzati all’accertamento delle infrazioni e che utilizzano gli strumenti sanzionatori, dovrebbero, prima del loro utilizzo, verificare che vi sia il D.M. di omologazione e che sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se realmente siano state effettuate tutte le verifiche annuali e la calibrazione come prestabilito dalle norme italiane, europee e internazionali, che siano state effettuate le dovute manutenzioni (da non confondere con l’autodiagnosi ogni anno) e che prima dell’utilizzo sia stato verificato il corretto funzionamento: il tutto ai fini della verifica in ordine alla permanente funzionalità dello strumento.

Ma qual è l’ente competente per l’omologazione del prototipo delle apparecchiature elettroniche utilizzate per il rilevamento delle infrazioni alla circolazione stradale? Cercheremo di fare chiarezza nella terza ed ultima parte.

                                                        luca rosso

 

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Articolo pubblicato il 14/09/2023