Stealthing nei paesi bassi la prima condanna.

Una pratica sessuale al limite del reato.

Lo Stealthing consiste nello sfilare o danneggiare un preservativo durante il rapporto sessuale all'insaputa del partner. Poco più di un mese fa, per questa pratica vi è stata la prima condanna nei Paesi Bassi.

 

La corte non ha evidenziato lo stupro, in quanto l’atto è stato consensuale, ma ha rilevato il reato di “coercizione” in quanto, la vittima, la sua partner, avesse dichiarato in anticipo di non voler fare sesso senza preservativo. Il tribunale ha dichiarato a margine della sentenza che: "Quest'azione è anche chiamata 'stealthing”. Ed è stato riconosciuto colpevole perché: “In questo modo l'ha esposta a contrarre malattie sessualmente trasmissibili e a una gravidanza indesiderata".

 

Vista la notevole diffusione degli ultimi anni, questa pratica è al vaglio, dal punto di vista legale, da molti stati. Alcuni hanno già stabilito una nesso tra la pratica e la violenza sessuale vera e propria.

 

Penalmente siamo in una zona grigia. Si parla di “coercizione riproduttiva”. Mentre alcune sentenze stanno già facendo giurisprudenza. In UK lo stealthing è considerato violenza sessuale. In Canada sentenze seguono la stessa linea. In Spagna esistono dei precedenti di condanne per stupro connesse a questa pratia. In Germania è stata definita ed è punibile come aggressione sessuale.

 

Per l’quanto riguarda l’Italia, per dirla in termini giuridici, tale pratica non rappresenta un fattispecie tipizzata. Equivale a dire che non se ne parla. Perché? Esiste un articolo del codice il 609-bis cp che si interessa della violenza sessuale. Lo stesso articolo dice: "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali".

 

Fortunatamente per noi, l’elemento normativo è correlato da una notevole mole di sentenze. Tale giurisprudenza ha favorito l’ampiamento interpretativo della norma in essere specie nella definizione di atti sessuali. Gli stessi vedono la partecipazione attiva delle nozioni di "violenza", "minaccia" e "costrizione".

 

Certo è che in assenza di un quadro normativo specifico divine difficile ipotizzare il reato per scarsità di elementi probatori. Di solito, nell’agire tale pratica i testimoni sono assenti. Manca anche la possibilità di dimostrare senza ombra di dubbio una vera e propria "probatio diabolica", cioè l’aver rotto volutamente e con dolo il preservativo.

 

Lo stealthing è una pratica che vede, quali agenti, entrambi i sessi. Sia lui che lei possono essere i soggetti attivi, coloro cioè che compiono l’atto di rottura.

 

È una pratica a cui prestare attenzione. Non solo per evitare gravidanze indesiderate ma anche per evitare di essere compromessi con malattie sessualmente trasmissibili.

 

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Articolo pubblicato il 11/04/2023