Alfredo Piccaluga: "Il congedo di paternità non può essere rifiutato"

Le sanzioni in caso di mancata concessione

Con Alfredo Piccaluga, noto Commercialista ed Economista di Impresa, abbiamo voluto prendere in esame  una normativa che merita questo approfondimento onde evitare improprie interpretazioni. 

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Congedi parentali: anche ai padri quindi?

Si. Lo chiamano congedo parentale alternativo.

A chiunque finalmente

Non esattamente. Come sappiamo era già stato esteso in taluni casi ai padri, però per la prima volta viene riconosciuto anche ai lavoratori autonomi oltre che a tutti i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori domestici e gli agricoli a tempo determinato.

Beh, ma allora a chiunque.

Diciamo “non per qualunque motivo”. Devono comunque ricorrere le condizioni indicate nell’ art. 2, comma 1 lett. d)  D.Lgs. n. 105/2022). E’ sicuramente un’importante apertura.

Un’importante novità quindi.

Si, ma non è una novità di dicembre in realtà. La novella normativa è stata introdotta dal dlgs 105/2022 lo scorso giugno. Ed è operativa sin da agosto di quest’anno.

Possiamo immaginare che l’ente statale più interessato sarà, come di consueto, l’Inps

Si , ed ha già fornito le proprie indicazioni a fine ottobre. Con la circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122 l’Istituto ha infatti spiegato come attivare il congedo, quali siano i periodi indennizzabili di maternità per le lavoratrici autonome e come accedere alla misura per gli iscritti alla Gestione Separata e per i lavoratori autonomi.

E quest’ultima è la grande novità del momento.

Una delle novità, ma probabilmente la più innovativa.

Perché ora questa nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro?

Perché a seguito di ogni nuova norma si crea sempre un periodo necessario a metabolizzarne i contenuti. Tanto per i contribuenti quanto per le istituzioni stesse. E sempre più spesso intervengono enti ed agenzie, pubbliche e non, a dare la propria interpretazione autorevole sui contenuti. Come abbiamo visto l’Inps era già intervenuta, seppur da poco, ma ora i chiarimenti sono arrivati dai professionisti del settore in termini di ispezioni sul lavoro. Il rilascio della nota INL n. 2414/2022 di questo dicembre è un segnale perentorio.

Gli Ispettori avranno il naso sul collo delle Aziende per assicurarsi che la norma venga rispettata.

Si. Un datore di lavoro che ostacoli il congedo di paternità o la disconosca, è ora sanzionabile ai sensi dell’art. 31-bis del D.Lgs. n. 151/2001 il quale dispone che “il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 27-bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582”.

Peraltro perderebbe il diritto a perseguire la certificazione della parità prevista dall’art. 46-bis del D.Lgs. n. 109/2006. Ma solo se l’inosservanza è rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta di detta certificazione.

Ricordiamo di cosa si tratta

E’ il codice delle pari opportunità. Secondo l’art. 46 bis comma 1 “A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda

Cosa si perde a non conseguire la nuova certificazione?

Un interessante esonero contributivo ed un punteggio premiale per la partecipazione a bandi e fondi europei, nazionali e regionali

Torniamo alla novità.

Il padre lavoratore subordinato ha diritto a fruire di 10 giorni di congedo indennizzato, anche in concomitanza con la fruizione del congedo di maternità da parte della madre. E non solo in caso d nascita di un bimbo, ma anche per adozione o affidamento.

Come utilizzerà questi dieci giorni? Tutti di fila? Ed in che periodo?

Come preferisce. Continuativamente o in modo frazionato (ma non ad ore) nel periodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.

Come si avvisa il datore di lavoro di volerne usufruire?

Con una comunicazione scritta nella quale indicare i giorni in cui si intende fruire del congedo e con un anticipo non minore di cinque giorni “ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto e fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva”.

Questo farà temere ad alcuni di poter perdere l’impiego per essersi messo in congedo parentale.

E’ un aspetto delicato, che peraltro vivono da sempre le donne. Ma l’Inail su questo è stata chiara.

Il padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis non sarà licenziabile sino al compimento di un anno di età del bambino. L'inosservanza sarò punita, peraltro, con la sanzione amministrativa da 1.032 a 2.582 euro.

E le dimissioni?

Le dimissioni di lavoratori padri di bambini di età inferiore ad un anno, dovranno essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro con riconoscimento dell’indennità di mancato preavviso. Cautela già prevista, per inciso, per le lavoratrici madri.

So che in questo caso esiste un margine di tolleranza.

L’INL ammette che la violazione è diffidabile.

Ossia?

Come sappiamo l’art.13 del D.Lgs 124/2004 definisce i poteri del personale ispettivo delle Direzioni del Lavoro ed ha in capo agli accertatori che rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, l’obbligo di diffidare il datore di lavoro a regolarizzare le inosservanze “comunque sanabili”, fissando il relativo termine.

Questo è uno di quei casi nei quali il datore di lavoro, se tempestivamente rilevata la sua mancanza, può essere diffidato ad adempiere.

Così che il genitore faccia in tempo a fruire del beneficio.

 

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Articolo pubblicato il 13/12/2022