La Costituzione Italiana / Articolo 82 – Commissioni d’inchiesta

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

 

La Costituzione Italiana affida pertanto alle Camere un potere ispettivo.

Le commissioni d’inchiesta hanno la facoltà di richiedere documenti da esaminare, disporre perquisizioni, ordinare intercettazioni e interrogare testimoni, pertanto durante la loro attività, le commissioni possono esercitare tutti i poteri assegnati ai giudici.

L’oggetto d’indagine deve riguardare interessi collettivi esclusa la vita privata dei cittadini.

Le commissioni d’inchiesta che possono essere istituite da entrambe le Camere, sono di fondamentale importanza nella vita democratica del nostro paese, soprattutto quando si tratta di comprendere le dinamiche di eventi di particolare gravità e drammaticità.

 

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Articolo pubblicato il 29/07/2023